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Quando si lavora con carichi pesanti, i sistemi di gru e i montacarichi sono esposti a sollecitazioni che hanno un enorme impatto sui materiali con cui sono realizzati. Per garantire la sicurezza operativa a lungo termine, le varie ordinanze sulla sicurezza industriale e norme antinfortunistiche impongono ispezioni regolari e frequenti dei sistemi di sollevamento, affidando a esperti e organismi competenti (ASL, ARPA, ecc.) la verifica periodica di tali apparecchi per controllare usura o difetti. Se il sistema di sollevamento ha soddisfatto tutti i criteri della lista di controllo dell’ispezione, le gru o gli attrezzi di sollevamento possono essere utilizzati per un certo numero di anni a seconda della tipologia. In questa guida verranno dunque approfonditi gli aspetti legati alla sicurezza operativa a lungo termine e alla conformità alle norme antinfortunistiche nell’utilizzo di apparecchi di sollevamento, con suggerimenti su come e quando effettuare i controlli regolari, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche e la normativa in vigore in Italia.
Perché le verifiche degli apparecchi di sollevamento sono obbligatorie?
Mezzi di sollevamento quali gru a portale, carroponti, montacarichi e piattaforme elevatrici devono essere tecnicamente impeccabili e garantire un lavoro in sicurezza. Le norme prescritte dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) hanno infatti lo scopo di escludere qualsiasi rischio per le persone che lavorano con o nelle vicinanze di dispositivi di sollevamento. Come riportato all’interno del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – Decreto Legislativo n. 81/2008, per l’utilizzo di attrezzature quali gru a ponte, gru a bandiera ecc., è compito del datore di lavoro affidare il loro impiego esclusivamente ai lavoratori che abbiano ottenuto una formazione e un addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D. Lgs. n. 81/2008). L’Allegato VII del D. Lgs. n.81/2008 riporta le attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria una specifica abilitazione degli operatori:
- Gru a torre
- Gru su autocarro
- Autogru
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Piattaforme mobili elevabili (PLE)
Inoltre, per la verifica di tali attrezzature è fondamentale la periodicità: verifiche periodiche per gru e altri apparecchi di sollevamento erano già prescritte dall’art. 71, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, che indica la frequenza di verifica e impone una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.800 (art. 87, comma 4, lett. b) per la mancata richiesta di verifica periodica. Tali norme sono state ulteriormente dettagliate nel decreto ministeriale dell’11 aprile 2011 che impone verifiche al fine di prevenire potenziali danni e difetti, prolungando in maniera significativa la vita utile delle attrezzature di lavoro.
Per quali mezzi di sollevamento esiste l’obbligo di verifica?
La normativa italiana (nello specifico il) stabilisce l’obbligo di verifica periodica per le seguenti tipologie di apparecchi di sollevamento:
- Apparecchi mobili/trasferibili/fissi con portata maggiore di 200 kg
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Ponti sospesi e relativi argani
- Idroestrattori, montacarichi, piattaforme di lavoro, ecc.
Occorre notare che le verifiche periodiche apparecchi di sollevamento azionati a mano da parte dell’INAIL non sono invece obbligatorie, così come non vi è l’obbligo di verifica gru o sollevatori con portata inferiore a 200 kg.
L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha pubblicato le linee guida per eseguire le verifiche periodiche di gru e apparecchi di sollevamento, a seconda del tipo di attrezzatura. Essi specificano i soggetti qualificati per effettuare tali verifiche e la periodicità, che varia a seconda del tipo di attrezzatura (annuale, biennale o triennale). Nel caso degli apparecchi di sollevamento mobili, trasferibili e ponti sviluppabili su carro motorizzato in servizio da più di 20 anni, il datore di lavoro dovrà richiedere di condurre una verifica supplementare, secondo la norma tecnica UNI-ISO 9927-1.
In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, il datore di lavoro acquista il macchinario e ne dà notizia all’INAIL, che provvede a emettere una matricola. La prima verifica periodica di tale attrezzatura di sollevamento viene effettuata dall’INAIL o da altro ente abilitato, mentre per le verifiche successive sono responsabili l’ASL/ARPA o altri enti accreditati.
Obbligo di controllo: come effettuare la prima verifica e le successive
L’art. 71, comma 8, richiede al datore di lavoro di far eseguire controlli iniziali (dopo l’installazione e prima dell’utilizzo) e controlli successivi dopo ogni spostamento su un nuovo cantiere o in una nuova posizione, oltre alle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento.
Inoltre, l’articolo 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) in linea con il D. Lgs. 179/2016 impone la comunicazione di messa in servizio di un apparecchio di sollevamento tramite posta certificata o attraverso i servizi online INAIL, possibilmente allegando copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro. A quel punto l’unita operativa territoriale INAIL assegnerà una matricola all’attrezzatura e la comunicherà al datore di lavoro.
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la prima verifica, l’utente deve richiedere una verifica all’INAIL che può eseguirla direttamente o attraverso altri soggetti. Durante la prima verifica si compila una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura. Per le verifiche successive dei sollevatori, il datore di lavoro deve avvisare l’ASL con sufficiente anticipo. Se la verifica non viene eseguita, deve contattare altri soggetti autorizzati e informare l’ASL.
Per poter utilizzare un‘attrezzatura di sollevamento dismessa, la cui ultima verifica è ormai scaduta, si può richiedere una verifica straordinaria (Art. 71 comma 8, lettera b, punto 2, D. Lgs. n. 81/08) per accertare la funzionalità e la sicurezza dell’apparecchio.
Come va documentata la verifica?
Per la prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento è necessario seguire un processo preciso che prevede diverse fasi e che deve essere opportunamente registrato per garantirne la validità:
- Identificazione attrezzatura
- Esame documentale di dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL; dichiarazione di corretta installazione (se previsto); diagramma delle portate (se previsto); diagramma dell’area di lavoro (se previsto); manuale di istruzioni per l’uso; registro di controllo, in formato cartaceo o elettronico
- Verifica della corrispondenza tra la configurazione dell’attrezzatura e quella prevista nelle istruzioni
- Ispezione visiva di strutture, comandi e circuiti, per verificarne lo stato di conservazione
- Prove di funzionamento dell’attrezzatura e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
L’articolo 71 comma 9 del D. Lgs. n. 81/08 obbliga a riportare per iscritto e conservare per almeno 3 anni i risultati dei controlli eseguiti sull’attrezzatura per verificare il rispetto delle indicazioni fornite dal fabbricante. Le direttive 98/37/CE e 2006/42/CE prescrivono inoltre che il fabbricante fornisca all‘utente il registro di controllo o riporti nelle istruzioni le informazioni riguardanti il suo contenuto.
Per le verifiche successive degli apparecchi di sollevamento, il datore di lavoro deve fornire al verificatore una dichiarazione sull’identificazione e la formazione degli operatori che utilizzano l’attrezzatura, un libretto di verifica e i verbali di verifica precedenti, oltre ai documenti già menzionati (art. 72 comma 2 D. Lgs. n. 81/2008).
Domande frequenti sulle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento
Secondo il Decreto Legislativo n. 81/2008, le gru e i montacarichi sono soggetti a una prima messa in servizio e a un‘ispezione periodica. Inoltre, un eventuale test di rimessa in servizio può essere obbligatorio se il sistema gru o parti di esso sono state notevolmente modificate a seguito di lavori di riparazione. Questo perché interventi estesi possono compromettere la sicurezza delle attrezzature di lavoro.
Secondo l‘allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008, le attrezzature di sollevamento (qui sono presenti solo alcune tipologie incluse nel catalogo Jungheinrich PROFISHOP) devono essere controllate periodicamente.
Hanno una frequenza di verifiche annuali:
• Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.
• Apparecchi di sollevamento, portata oltre 200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in settori quali: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, anno di fabbricazione oltre 10 anni.
• Apparecchi di sollevamento, portata oltre 200 Kg, materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, anno di fabbricazione oltre 10 anni.
Hanno una frequenza di verifiche biennale:
• Ponti sospesi e relativi argani.
• Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano.
• Apparecchi di sollevamento, portata oltre 200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in settori quali: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, anno di fabbricazione entro 10 anni
• Apparecchi di sollevamento, portata oltre 200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione oltre 10 anni
Hanno una frequenza di verifiche triennali:
• Apparecchi di sollevamento, portata oltre 200 Kg, materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, anno di fabbricazione entro 10 anni.
Quando una gru o un dispositivo di movimentazione del carico sono sottoposti a sollecitazioni intense a causa del lavoro, la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento deve essere effettuata con maggiore frequenza, a seconda dei requisiti specifici delle attrezzature e delle condizioni di utilizzo.
Una persona esperta o qualificata per le verifiche apparecchi di sollevamento deve essere formata nel campo della prevenzione infortuni e avere adeguate conoscenze specialistiche, come ad esempio: normative specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, regolamenti e regole INAIL, regolamenti tecnici dell‘UE sulla sicurezza delle condizioni di lavoro delle gru. È sempre opportuno fare riferimento al portale INAIL per ricevere informazioni esaustive sui soggetti abilitati e scaricare il materiale tecnico sulle verifiche periodiche apparecchi di sollevamento.
Nota bene: le normative menzionate in questo articolo rappresentano soltanto una selezione dei requisiti legali più importanti. Per informazioni più dettagliate e aggiornate ti invitiamo a consultare i testi di legge. Nel caso di dubbi riguardo la corretta applicazione delle disposizioni di legge ti consigliamo sempre di rivolgerti a degli esperti.
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